mercoledì 1 febbraio 2012

GLI ARRESTI NON TORNANO
Articolo scritto da Livio Pepino, il 29 gennaio, noto magistrato ora in pensione e fino al 2010 membro del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di autogoverno dei giudici. In passato ha ricoperto i ruoli di consigliere di Cassazione, sostituto procuratore generale a Torino e presidente di Magistratura Democratica.

Di Livio Pepino, da Il Manifesto

L’emissione, nei giorni scorsi, della misura cautelare nei confronti di alcune decine di esponenti No Tav per fatti avvenuti sette mesi fa non è una forzatura soggettiva (e, anche per questo, sono sbagliate le polemiche e gli attacchi personali). È qualcosa di assai più grave: una tappa della trasformazione dell’intervento giudiziario da mezzo di accertamento e di perseguimento di responsabilità individuali (per definizione diversificate) a strumento per garantire l’ordine pubblico. Provo a spiegarmi con qualche esempio.
Primo. Non era in discussione – e non lo è, almeno per me – la necessità di effettuare le indagini necessarie ad accertare le responsabilità per reati commessi nel corso delle manifestazioni. Ma non è indifferente il modo in cui ciò è avvenuto. Cominciamo dalle misure cautelari. Non erano obbligatorie e, dunque, la loro emissione è stata una scelta discrezionale. Di più, i reati contestati consentono, in astratto e con il bilanciamento di aggravanti e attenuanti, la sospensione condizionale della pena o l’accesso immediato a misure alternative al carcere.
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Dunque la regola era procedere con gli indagati in condizioni di libertà. Perché, allora, la scelta dell’arresto?
L’ordinanza del giudice per le indagini preliminari lo dice quasi con candore: «I lavori per la costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione proseguiranno almeno altri due anni; pertanto, non avrà fine, a breve termine, il contesto in cui gli episodi violenti sono maturati; peraltro, il movimento No Tav ha pubblicamente preannunciato ulteriori iniziative per contrastare i lavori». L’indicazione del movimento No Tav e della sua azione di protesta come bersaglio della misura non potrebbe essere più esplicita.
Secondo. C’è nel diritto penale, e prima ancora nella civiltà giuridica, un principio di fondo secondo cui la responsabilità è personale e va graduata in base alle caratteristiche dei fatti. Nell’ordinanza, al contrario, il giudizio su ciò che è accaduto nei pressi del cantiere della Maddalena il 27 giugno e il 3 luglio dell’anno scorso si sovrappone in toto alle condotte individuali. Si parte, certo, dall’analisi dei fatti attribuiti a ciascuno ma poi, quasi subito, questo riferimento scompare. Così – avendo come riferimento alcuni frammenti degli scontri avvenuti in quelle giornate – si definiscono «gravi», al punto da giustificare l’arresto, condotte come «afferrare per un braccio un operatore di polizia allo scopo di ostacolarne l’avanzata» o «far parte del gruppo di manifestanti accorsi con una paratia mobile per ostruire il passaggio». Di più, queste condotte, accompagnate dal «permanere nel contesto degli scontri», comportano la contestazione di lesioni in danno di 50 agenti, dovendo ritenersi «superflua l’individuazione dell’oggetto specifico che ha raggiunto ogni singolo appartenente alle forze dell’ordine rimasto ferito, come lo è l’individuazione del manifestante che l’ha lanciato, atteso che tutti i partecipanti agli scontri devono rispondere di tutti i reati (preventivati o anche solo prevedibili) commessi in quel frangente, nel luogo dove si trovavano».
Terzo. Per valutare i fatti è necessario collocarli nel contesto in cui avvengono. E invece, nell’ordinanza, il contesto scompare. Sparisce la complessità di due giornate convulse in cui è accaduto di tutto: anche la commissione di reati ma, a fianco e contestualmente, una grande mobilitazione il cui fine non era aggredire le forze di polizia ma ostacolare l’apertura e disturbare la realizzazione di un cantiere ritenuto illegittimo. Spariscono gli “scontri” e tutto si riduce – a dispetto della realtà – a una aggressione collettiva e preordinata nei confronti un bersaglio considerato fisso, immobile e inattivo. Sparisce il lancio – fittissimo – di lacrimogeni, al punto che il possesso di fazzoletti, occhialini, maschere antigas, limoni e finanche farmaci viene considerato come «elemento fortemente indiziante la preordinazione e il perseguimento di un unico, comune, obiettivo» violento anziché come mezzo per proteggersi dal fumo e dai gas e che tutto è decontestualizzato con conseguente assimilazione di fatti diversi (mentre non sono, all’evidenza, la stessa cosa un gesto isolato di rabbia o reazione e una condotta aggressiva preordinata e protratta nel tempo).
Tanto basta per segnalare che la questione riguarda direttamente il rapporto tra conflitto sociale e giurisdizione e non solo – come si cerca di accreditare – alcune frange isolate ed estremiste.

Postato sul blog da Franco Bifani

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